Il coronavirus non ferma i tradimenti
Il Coronavirus non ferma le scappatelle tramite gli incontri online. A febbraio 2020, con il diffondersi della psicosi, le iscrizioni al sito Incontri-ExtraConiugali.com hanno registrato un incremento del 20%. Il portale leader in Italia in questo settore ha così raggiunto il fatidico numero di un milione di iscritti.
Nell’ultimo anno secondo quanto emerge dall’analisi del portale, la spesa degli italiani per l’incontro extraconiugale – includendo l’indotto – è salita a 3,2 miliardi di euro, con un aumento dell’8% rispetto al 2018. Secondo la stima del sito, la spesa dedicata alla gestione degli incontri extraconiugali in Italia è pari a quasi un terzo di quella di tutti i Paesi europei che, messi insieme, totalizzano 9 miliardi di euro. Dopo l’Italia con il 60% di uomini e donne in cerca dell’amante, si collocano Spagna con il 54%, Francia con il 49%, Regno Unito con il 41% e Germania con il 35%.
Ma la domanda, però, alla fine sorge spontanea: come si fa a rispettare la distanza di sicurezza, con persone sconosciute, in questi casi? Alla fine anche tradire, nei tempi del Coronavirus, va contro le disposizioni di legge…
Nei messaggi tra amanti il leitmotiv è uno: “E se mi fermano cosa dico? Cosa scrivo nell’autocertificazione?”.
C’è chi sceglie il jogging per riunirsi al proprio amante. “Hanno appena detto al Tg che si può fare sport all’aperto. Basta rispettare la distanza”. Non è così.
Come sappiamo, spiare un cellulare, le conversazioni WhatsApp o Facebook di una persona è un reato punibile dalla legge, ma monitorare i movimenti di qualcuno, seguirlo negli spostamenti, è possibile, lecito e anche necessario, a volte, se a farlo è un’agenzia investigativa come la nostra, autorizzata perché provvista di Licenza Prefettizia.
Se sospetti, quindi, che anche in questo clima di maggiore attenzione, il tuo partner stia utilizzando delle scuse per uscire, come quella di fare la spesa, di portare a spasso il cane, di andare in farmacia, e tutto ciò che da disposizioni è possibile fare, ma non credi che si stia davvero attenendo alle regole, non aspettare oltre. Difendi la salute e l’integrità della tua famiglia.
Contattaci al numero verde: 800689849
Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
Conti nascosti e altri segreti, l’infedeltà finanziaria minaccia una coppia su due
Secondo un sondaggio, nel 44% delle coppie uno o entrambi i partner hanno qualcosa da nascondere sul fronte finanziario. E per alcuni è un problema più grande del tradimento fisico.
SEGRETI IN BANCA
Un comportamento più diffuso di quanto non si pensi: quasi la metà (il 44%) delle persone in una relazione stabile, ha ammesso di aver tenuto nascosto qualcosa al partner sul fronte finanziario. Nella maggior parte si tratta di spese eccessive rispetto a quello che il partner considera accettabile; alcuni possiedono conti o carte segreti, e uno su dieci ha contratto di nascosto un debito.
DESIDERIO DI PRIVACY
Per giustificare questi segreti, il 36% ha citato il diritto alla privacy e il desiderio di avere il controllo sulle proprie finanze, mentre il 27% ha spiegato che semplicemente il discorso non è mai stato affrontato e il 26% si è detto imbarazzato.
PEGGIO DEL TRADIMENTO
E per il 27% degli intervistati l’infedeltà finanziaria è peggiore di quella fisica: in tre coppie su quattro uno dei due partner ha dichiarato che l’inganno subito sul fronte finanziario ha influito negativamente sulla relazione.
I MILLENNIAL SENTONO MOLTO IL PROBLEMA
Un problema particolarmente sentito dalle giovani coppie: un terzo dei millennial prenderebbe in considerazione l’ipotesi di separarsi a causa di un segreto sul fronte finanziario, come un debito nascosto o una cattiva reputazione di credito.
Se sospetti che il tuo partner ti stia nascondendo qualcosa, contattaci.
Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
Numero verde: 800689849
Mail: info@01protection.com
Sì a indagini difensive commissionate all’investigatore privato direttamente dalla persona offesa anziché dal suo difensore.
È utilizzabile in sede penale la relazione redatta dall’Investigatore privato autorizzato, che abbia svolto le indagini a richiesta della parte lesa, anziché su incarico del difensore che la assiste?
Per la Corte d’Appello tridentina, nulla osta a che il c.d. “report” del detective privato che sia stato incaricato soltanto dal diretto interessato (“il singolo che ne abbia interesse”) ad accertare un determinato “tema di indagine” venga speso nell’ambito del processo penale, poiché, da un lato, la sua natura è quella di fonte probatoria sottoposta alla libera valutazione del giudicante e, dall’altro lato, non è ravvisabile nel nostro Ordinamento un sistema di prova legale nominato.
L’affermazione della legittimazione ad attribuire il mandato a indagare all’investigatore privato in sede penale, da parte della stessa “parte assistita”, non è affatto scontata.
Si ponga attenzione alla rilevanza degli interessi e dei diritti che possono essere attinti da una indagine commissionata da un privato che si ritenga persona lesa in un procedimento penale, al di fuori di ogni forma di controllo da parte della “difesa tecnica”, in grado di saggiare la fattibilità delle investigazioni e la opportunità di comunicarne in tutto o in parte (anche ad evitare qualsivoglia ritorsione) le risultanze all’assistito.
Infatti, se alla volontà dell’assistito va riconosciuto un peso specifico determinante, al fine di esercitare il diritto di difendersi indagando e provando, va senza dubbio ammesso che la legge n° 397/00 è stata strutturata per escludere che l’assistito sia fornito della capacità legale d’indagare sfruttando in prima persona l’apparato predisposto dal codice di rito penale: in dottrina si è rilevato come il legislatore ha individuato soltanto il difensore quale destinatario della disciplina delle indagini difensive, rimanendo indifferente verso le attività che la parte privata può intraprendere in sede extrapenale, purché nella sfera del lecito. Dunque, con buona pace della tesi fatta propria dalla Corte trentina, la legittimazione a indagare risiede nell’assunzione della qualità sostanziale di difensore, ovverosia nell’atto di nomina.
Per contro, militano in senso contrario le opinioni di coloro secondo cui il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento ma, in tal caso, se il privato cittadino di sua iniziativa si rivolga direttamente a un’Istituto d’investigazione privata, il rapporto che s’instaurerà non sarà quello previsto dall’art. 327-bis c.p.p., ma sarà disciplinato dall’art. 135 del T.U.L.P.S. (senza esonero ex art. 222 cit., quindi, dall’annotazione nel registro degli affari del compenso pattuito per l’espletamento dell’indagine, della data e della specie dell’operazione effettuata, dell’esito delle operazioni e dell’indicazione dei documenti forniti dal committente ai fini della sua identificazione nonché delle generalità della parte, senza poter altresì utilmente opporre il segreto sugli atti d’indagini compiute agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza che intendano visionare il registro de quo).
Peraltro, qualora il mandato all’investigatore sia stato conferito dal difensore della P.O., egli è certamente tenuto a conformarsi alle prescrizioni che governano la peculiare procedura di cui al combinato disposto degli artt. 391-nonies e 327-bis c.p.p., siccome disposizioni che tutelano la “trasparenza” dell’attività defensionale.
In ogni caso, l’esito dell’attività investigativa dovrà risultare dalla relazione finale prodotta agli atti del giudizio nonché venire riferito direttamente in aula dall’investigatore privato, che andrà escusso nel contraddittorio delle parti.
Peraltro, per la cennata Corte territoriale di Trento l’investigatore andrebbe citato in qualità di testimone, nell’ambito di un giudizio ordinario, mentre è ben risaputo che costui – che assumerebbe tale veste se udito nelle cause civili – va sentito quale Consulente Tecnico di Parte (c.t.p.) nel processo penale.
Laddove l’imputato abbia optato per il rito abbreviato, se la relazione dell’Investigatore privato sia “entrata” legittimamente nel fascicolo processuale, nessuna conseguenza può trarsi dal fatto della mancata sua audizione, atteso che la citazione dell’autore di quella relazione rappresenta uno degli effetti della scelta del rito speciale premiale, senza che possa inferirsene una qualche limitazione delle risultanze probatorie raccolte su mandato direttamente della P.O. la quale – ex art. 327-bis c.p.p. – può alternativamente avvalersi delle investigazioni eseguite dal Difensore e dai suoi ausiliari, a partire dal momento dell’incarico professionale e al fine di “ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.
L’investigatore privato, però, non è sufficiente che sia munito di licenza amministrativa ex art. 134 T.U.L.P.S., occorrendo, ai sensi dell’art. 222 disp. att. c.p.p., che egli abbia “maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività” e altresì che, in ossequio a quanto stabilisce il D.M. n° 269/01.12.10, disponga della specifica autorizzazione prefettizia a svolgere indagini nel procedimento penale, di cui alla c.d. “macro-area” rubricata all’art. 5 (” Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale”).
Infatti, siccome il suddetto D.M. n° 269/10, in vigore dal 16.03.2011, ha rimodulato la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata, è rimasta invariata la previsione – restrittiva, nel senso su indicato – che l’investigatore privato autorizzato a svolgere indagini difensive in sede penale è soltanto quello che opera “su istanza degli Avvocati”, atteso che il Regolamento prevede al punto “a.V): attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice”, così impedendo ogni diversa suggestione ermeneutica, atta a dilatare il novero dei soggetti abilitati a conferire l’incarico per indagini finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale.
Contattaci. Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
Numero verde: 800689849
Infedeltà coniugale: quando è il caso di rivolgersi ad un investigatore privato
L’infedeltà coniugale non è sicuramente il più grave dei problemi del mondo ma può essere oggetto di grande dolore per chi ne è vittima.
In verità è un fenomeno molto più diffuso di quanto possa sembrare ma di cui nessuno ama parlare. Eppure gli investigatori privati sono sempre al lavoro per stanare i traditori ed il web ha creato una nuova serie di strategie per nascondere la relazione extra-coniugale. Se prima andava di moda la pausa pranzo lavorativa come miglior momento per tradire il proprio partner, oggi esistono app e chat private che consentono di agire indisturbati senza essere scoperti.
Perché le persone tradiscono?
Gli studi che analizzano il tradimento coniugale evidenziano ovviamente il fatto che è originato da problemi interni alla coppia, problemi che possono riguardare uno o entrambi i coniugi. La vita coniugale richiede un impegno importante che spesso si traduce in stress e voglia di evadere e che può culminare con il tradimento. Essendo questa una delle maggiori cause di divorzio e motivo di scontri tramite avvocati per la “divisione” di ciò che resta del matrimonio giunto al termine, in molti si affidano ad un investigatore privato per ottenere ciò che spetta loro per legge, come affidamento dei figli e suddivisione dei beni comuni. Purtroppo per i matrimoni con figli, la separazione di questo genere è molto dolorosa e non è quasi mai destinata a terminare con un accordo soddisfacente da entrambe le parti. Resta però fermo il punto per cui un tradimento coniugale costituisce una violazione di un accordo civile e, come tale, prevede delle conseguenze.
Violazione della privacy e acquisizione prove
Ad un occhio attento è facile capire se il partner stia tradendo ma non è altrettanto semplice dimostrare che lo faccia. Per questo il lavoro dell’investigatore privato in questi casi è quello di reperire informazioni circa prove di infedeltà coniugale che possono condurre ad un divorzio legale a vantaggio di chi lo ha subito. Ovviamente esistono termini legali oltre i quali neanche l’investigatore privato può spingersi ma resta comunque un validissimo supporto per stanare il tradimento e rivolgersi ad un avvocato. Difatti può non bastare il reperimento di chat private o di oggetti “inusuali” tra i beni personali del traditore ma occorrono prove certe che il tradimento si sia consumato. In questi casi vengono meno le premesse fondanti il matrimonio e quindi si può procedere al divorzio.
Il tradimento dinanzi ad un giudice
Il tradito non può procedere privatamente a reperire le prove perché non conosce i limiti di legge che riguardano la violazione della privacy, un dettaglio rilevante ai fini dell’ottenimento del divorzio. I messaggi e le mail, difatti, possono costituire una violazione della sfera personale del traditore e non essere presi in considerazione ai fini della separazione. Anche le testimonianze di amici e parenti possono non essere considerate prove ma in ogni caso è la decisione del giudice a stabilire cosa sia rilevante rispetto a cosa non lo è. Quello di affidarsi ad un investigatore privato è il miglior modo per smascherare il tradimento senza commettere errori grossolani di violazione della privacy e senza invalidare le ragioni del coniuge tradito a favore del traditore.
Se sospetti che il tuo partner ti stia tradendo, contattaci. Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
Numero verde: 800689849
Tradimento in fase di separazione
Si può tradire durante la causa di separazione?
L’infedeltà dopo che i ricorsi sono stati depositati può rilevare per l’addebito?
Potrebbe succedere che una coppia non vada più d’accordo e che, perciò, decida di separarsi. Dal momento della separazione, come noto, i coniugi sono liberi di vivere separatamente e di iniziare nuove relazioni con altre persone. La separazione, prima ancora del divorzio, infatti cancella l’obbligo di fedeltà. Ma cosa accade nel caso in cui si scopra un tradimento in fase di separazione? Se, ad esempio, il marito si accorge solo dopo aver depositato il proprio atto in tribunale che la moglie in realtà ha un altro uomo e che, probabilmente, proprio per questo è stata distante e anaffettiva, può ugualmente chiedere l’addebito nei suoi confronti? Si può tradire durante la causa di separazione?
Sul punto, è intervenuta più volte la giurisprudenza. La Cassazione, in particolare, ha avuto modo di chiarire quando l’infedeltà è causa di responsabilità e quando, invece, non implica alcuna conseguenza.
Cosa succede a chi tradisce la moglie o il marito?
Uno dei doveri del matrimonio è la fedeltà. La violazione di tale obbligo, però, non comporta alcuna sanzione sul piano civile, come ad esempio il risarcimento del danno, neanche quando causa sofferenze psicologiche e morali. Sono esclusi solo i casi in cui l’infedeltà, per le modalità pubbliche con cui viene realizzata, arrechi un pregiudizio all’onore e alla reputazione del coniuge: quando cioè, nell’ambiente esterno, è a tutti noto il legame extraconiugale. Tale situazione, infatti, arreca un danno all’immagine della vittima che potrà chiedere un risarcimento del danno.
Ma allora cosa rischia concretamente chi tradisce il marito o la moglie? Le uniche conseguenze dell’infedeltà sono due e operano solo sul piano civile:
- la perdita del diritto al mantenimento;
- la perdita dei diritti successori.
Così se l’ex coniuge dovesse morire dopo la separazione, ma prima del divorzio, il traditore non sarà considerato suo erede. Allo stesso modo, quest’ultimo, anche se privo di reddito o comunque con uno stipendio molto basso, non potrà rivendicare l’assegno di divorzio.
Quelle che abbiamo appena descritto sono le conseguenze di un tradimento rivelato durante il matrimonio. In tali casi, infatti, accertato nella causa di separazione che il matrimonio è cessato solo a causa della relazione extraconiugale di uno dei due coniugi, il giudice pronuncia il cosiddetto “addebito” ossia dichiara responsabile il coniuge infedele a cui si applicheranno le due conseguenze di cui abbiamo appena parlato.
Dopo la separazione e prima ancora del divorzio, ciascun coniuge può intraprendere nuove relazioni sentimentali o anche solo fisiche. Non conta, quindi, il fatto che il matrimonio non sia stato definitivamente sciolto. Difatti, l’obbligo di fedeltà cessa già a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Questo non toglie però che, ancor prima di questo momento, i due coniugi potrebbero già autorizzarsi a vicenda – firmando un apposito documento – a vivere separatamente e a intraprendere nuove relazioni. Un patto di questo tipo è stato ritenuto lecito.
Che succede a chi tradisce durante la causa di separazione?
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, il tradimento comporta l’addebito solo quando viene accertato che è stato questo l’effettiva causa dello scioglimento del matrimonio e non un’altra precedente.
Se, quindi, risulta che la coppia era già in crisi prima ancora dell’inizio della relazione adulterina da parte di uno dei due coniugi e che, pertanto, l’unione coniugale era già cessata – al di là della volontà di procedere già a una formale separazione – allora l’infedeltà non è causa di addebito e chi ha tradito non subirà conseguenze. Conseguenze che, come abbiamo appena anticipato, possono però consistere solo nell’addebito ossia nella perdita del diritto al mantenimento e all’eredità.
Questi concetti sono stati affermati dalla Cassazione con riferimento al tradimento in fase di separazione. Non vi è dubbio che, se i due coniugi stanno provvedendo a separarsi è perché ritengono ormai conclusa l’esperienza matrimoniale e che l’unione “materiale e spirituale” che dovrebbe legarli sia cessata. Dunque, il tradimento avvenuto durante la separazione non è causa di addebito perché non è questo il principale e originario motivo per il quale i coniugi si lasciano. Esso è, piuttosto, la conseguenza di una disunione ormai conclamata.
Da ciò deriva che chi tradisce durante il giudizio di separazione, o ancor di più di divorzio, non subisce conseguenze.
Se hai bisogno di scoprire e dimostrare un tradimento, contattaci.
Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
BARI:
Aldo Tarricone Investigazioni by FIRSTNet
Via Don L. Guanella, 15/B
70124 Bari (Italia)
Tel.+39 080 5020101
informazioni@aldotarricone.com
BISCEGLIE:
01 PROTECTION SRL
Via Montello, 5
76011 Bisceglie (BT)
Tel.+390808830407
info@01protection.com
MILANO:
In partnership con FIRSTNet Srl
Corso Garibaldi, 113
20123 Milano (Italia)
Tel.+39 02 37904022
gestioneclienti@firstnetsecurity.it
Oggi su Libero. Parliamo di controllo minori che fanno uso di droghe.
L’utilizzo di droghe tra i preadoloscenti è un fenomeno dilagante. Come fare ad arginare questo problema? Ne abbiamo parlato oggi su Libero.
Scarica l’Articolo – Libero 15 Gennaio 2020
Tradimento e neurobiologia della delusione
La delusione influisce sul nostro cervello in modo doloroso a causa di neurotrasmettitori come il GABA, che subiscono una notevole alterazione.
Vi sono aspetti della nostra vita che il cervello vive in modo particolarmente doloroso. Le situazioni in cui la nostra fiducia verso qualcuno viene meno, sono causa di una sofferenza particolarmente lunga nel tempo.
Diamo per scontato che familiari, partner o amici a noi molto cari non ci deluderanno. Eppure, spesso il destino decide di cambiare rotta e far crollare il nostro castello di aspettative e certezze. Questa esperienza, definita semplicemente come una perdita di sicurezza, viene interpretata a livello cerebrale come un segnale di allarme per la nostra stessa sopravvivenza.
Le delusioni subite mettono un freno alle ambizioni e spesso rendono l’individuo molto più prudente in termini di aspettative.
I neurotrasmettitori sono sostanze chimiche che trasmettono dei segnali ai neuroni. Grazie a questa neurochimica, vengono favorite le emozioni, i comportamenti, i pensieri ecc. Esistono due neurotrasmettitori in grado di regolare l’esperienza della delusione. Si tratta del glutammato e del GABA, che lavorano su una precisa parte del nostro cervello chiamata abenula. Maggiore è l’apporto di questi due neurotrasmettitori nell’abenula, tanto maggiore sarà la sensazione di delusione.
L’impatto di una delusione mantenuta nel tempo nella maggior parte dei casi sfocia in depressione. Ciò significa che quando il rilascio di GABA e glutammato è particolarmente intenso, esiste un rischio maggiore di soffrire di questo disturbo psicologico.
Difenditi la tua dignità e la tua salute. Non permettere a nessuno di tradire la tua fiducia. Contattaci:
BARI:
Aldo Tarricone Investigazioni by FIRSTNet
Via Don L. Guanella, 15/B
70124 Bari (Italia)
Tel.+39 080 5020101
informazioni@aldotarricone.com
BISCEGLIE:
01 PROTECTION SRL
Via Montello, 5
76011 Bisceglie (BT)
Tel.+390808830407
info@01protection.com
MILANO:
In partnership con FIRSTNet Srl
Corso Garibaldi, 113
20123 Milano (Italia)
Tel.+39 02 37904022
gestioneclienti@firstnetsecurity.it
Le prove del tradimento in un divorzio giudiziale
In un divorzio giudiziale, per dimostrare il tradimento del coniuge è necessario presentare prove “legali” che possono essere testimonianze, prove fornite da un detective, fino a sms ed email
Nella maggior parte dei divorzi la causa principale è il comportamento adultero dell’uno o dell’altro coniuge. Il tradimento comporta la possibilità di addebito a carico del coniuge infedele, motivo per cui moglie o marito traditi devono comprovare il comportamento adultero per mezzo di prove “legali”. Tuttavia, poiché le prove abbiano valore, va dimostrato che il tradimento è stata la causa scatenante della crisi di coppia ed è stato consumato durante il matrimonio.
La strada più battuta in questi casi è quella di affidarsi a un professionista, un investigatore privato che, nel rispetto della legge, e a mezzo di foto, filmati e registrazioni, confermi il comportamento adultero dell’ex coniuge. A termine del suo compito, il detective fornisce al cliente un report dettagliato su quanto osservato nel periodo di lavoro.
Per quanto riguarda invece gli sms, le chat e le email, il discorso si fa un po’ più complesso. Il problema principale è che manca una normativa chiara ed esauriente in materia, che indichi se i messaggi di testo rappresentano un prova legale da esibire in sede di giudizio. A riempire questo vuoto ci sono le sentenze dei giudici che di volta in volta si sono espressi sul tema.
Secondo la Corte di Cassazione, l’sms rappresenta “una prova assolutamente valida in una causa di divorzio”, purché il cellulare venga depositato in toto. La trascrizione della conversazione o la stampata della stessa non fungono da prova legittima, in quanto possono essere contestate dalla controparte.
Non è ammessa come prova la testimonianza di una chat che deriva da app o software spia che riescono a intercettare tutte le conversazioni desiderate.
Se sospetti che il tuo partner ti stia tradendo, contattaci. Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
BARI:
Aldo Tarricone Investigazioni by FIRSTNet
Via Don L. Guanella, 15/B
70124 Bari (Italia)
Tel.+39 080 5020101
informazioni@aldotarricone.com
BISCEGLIE:
01 PROTECTION SRL
Via Montello, 5
76011 Bisceglie (BT)
Tel.+390808830407
info@01protection.com
MILANO:
In partnership con FIRSTNet Srl
Corso Garibaldi, 113
20123 Milano (Italia)
Tel.+39 02 37904022
gestioneclienti@firstnetsecurity.it
- ‹ Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next ›