Categoria: Articoli

Corso Base: Investigatore privato, una professione in continua evoluzione

La Aldo Tarricone Investigazioni by FIRSTNet presenta il Corso Base: Investigatore Privato, una professione in continua evoluzione.

Il Corso è rivolto a SOLI 10 partecipanti, selezionati in base alle tempistiche di iscrizione e ai requisiti.

A seguito dell’esperienza di oltre 45 anni del Gruppo Tarricone Investigazioni, l’investigatore privato Aldo Tarricone ha voluto condividere con gli interessati gli elementi teorici e pratici alla base di questa professione, che non è per tutti.

L’esperienza insegna a riconoscere, a risolvere e a dare il meglio. Ad innovarsi partendo da basi solide. A non “fare” gli investigatori privati, ma ad esserlo.

6 GIORNATE
48 ORE TOTALI

CON I FONDATORI DEL GRUPPO TARRICONE INVESTIGAZIONI ED ESPERTI NEL SETTORE DELLE INDAGINI PENALI E DIGITALI

  • Formazione teorica e conoscenze pratiche
  • Attestato
  • Possibilità di collaborazione

IL CORSO È APERTO A TUTTI

I docenti

  • ALDO TARRICONE – INVESTIGATORE PRIVATO, FONDATORE DEL GRUPPO TARRICONE INVESTIGAZIONI

1976 – Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri si occupa di coordinare le attività antiterrorismo presso aeroporti Leonardo Da Vinci – Roma Fiumicino e Roma Ciampino.
1978 – fonda l’Agenzia Investigativa “Aldo Tarricone Investigazioni Srl”, a seguito del rilascio di un’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’ex art. 134 del T.U.L.P.S. che la abilita a gestire un Istituto diInvestigazioni e SicurezzaPrivata nella provincia di Bari. In seguito aperture filiali in Milano, Pescara, Lecce. L’Istituto opera in Italia e all’Estero nel settore dei servizi di supporto agli scambi commerciali, inparticolare le attività sonorivolte alla esecuzione di indagini finanziarie e patrimoniali, di recupero crediti, di difesa del patrimonio aziendale e la sicurezza industriale, nonché di attività investigative ad ampio spettro.
1990 – referente tra altri di Lloyd’s di Londra per attività investigative con numerose incarichi su tutto il territorio nazionale.
1995 – inizia attività di consulenza sulla sicurezzaintegrata con aperture filiali in Roma, Milano, Firenze, Napoli, Parigi, Berlino.
1998 – costituisce consorzio tra società investigative “Consinform” con sede in Firenze e assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente è consulente strategico ed investigativo oltre che amministratore unico del Gruppo Tarricone e della FIRSTNet S.r.l. operante nel settore di investigazioni e sicurezza, presidente dell’Associazione Italiana Sicurezza, chairman forInvestigation Department of International Bodyguard and Security Services Association. Egli, nel recente passato, ha inoltre rivestito la carica di vice presidente vicario della Federpol – Federazione Nazionale degliIstituti di Investigazioni Private. Autore del libro Sarah Scazzi “La fine dei giochi” a seguito della sua nomina a consulente di parte.

 

  • VALENTINA TARRICONE – AVVOCATO E GENERAL MANAGER DI FIRSTNET

Security Business Consultant, Avvocato specializzato in diritto societario e commerciale; contrattualistica, proprietà intellettuale, brand protection, legislazione antitrust; credit recovery. Ha maturato la propria esperienza all’interno di importanti realtà multinazionali a stretto contatto con le necessità dei diversi dipartimenti aziendali: HR, Ufficio Crediti; Logistica; marketing.

 

 

 

 

 

  • SIMONA TARRICONE – CO-FOUNDER E AMMINISTRATORE UNICO DI FIRSTNET

Laureata in giurisprudenza, consulente security frauds investigations (frodi assicurative, indagini commerciali) e attualmente Amministratore Unico della FIRSTNet e responsabile del settore investigativo in particolare cura l’area relativa alla tutela minori (bullismo, utilizzo di sostanze stupefacenti, abuso di alcool). Ha sviluppato un importante progetto nelle scuole “Web Sitter – la sicurezza a portata di mamma e papà” per la tutela dei minori nella gestione dei social media. Ha conseguito il Corso di perfezionamento in “Attività investigative e sicurezza privata, come previsto dal D.M. 269/2010 presso l’Università di Scienze Politiche “Alma Master Studiorum”.

 

 

 

  • GIANLUCA VENNERI – ESPERTO IN ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE

Laurea di primo livello in “scienze dell’amministrazione” (classe 19 scienze politiche);
Master di primo livello in “filosofia del diritto”;
Laurea magistrale in “giurisprudenza”
Analista di Laboratorio, Operatore Chimico Biologico,
Dattiloscopista e Operatore Afis di II livello,
Analista della Scena del Crimine e tecniche di ricostruzione degli eventi delittuosi
Esperto nell’analisi di video e fotogrammi per identificazioni antropometriche
SOCIO FONDATORE del “CE.S.I.S.” Centro Studi Indagini Scientifiche, Associazione senza scopo di lucro che si occupa della sicurezza sociale.

Riconosciuto come uno dei maggiori esperti di “DATTILOSCOPIA” operanti nel Centro –Sud Italia, attraverso il Cesis mette a disposizione la sua ventennale esperienza nel settore per le indagini scientifiche di supporto alla Pubblica amministrazione, alla Magistratura e alle parti richiedenti.

Ha svolto l’attività di Analista di Laboratorio in Dattiloscopia presso il R.I.S. Carabinieri di Parma dal 2001 al 2008, partecipando attivamente alla risoluzione di alcune delle indagini più importanti svolte da quel Reparto.

In Puglia dal 2008, ha contribuito attivamente allo sviluppo delle indagini di carattere dattiloscopico nella Sezione Investigazioni Scientifiche di Bari, partecipando a complesse indagini anche di criminalità organizzata.

 

  • TIZIANA CECERE – CRIMINOLOGA

Tiziana Cecere è nata a Bari nel 1977. È avvocata penalista, criminologa, coach e counselor bioetica. È presidente dell’associazione Fermiconlemani A.P.S. – E.T.S. Si occupa da 18 anni di informazione, formazione, cultura del benessere e di strumenti di prevenzione contro ogni forma di violenza, in particolare collegate alle dinamiche settarie, al satanismo e alla devianza online e offline. Difensore in numerosi processi accanto alle vittime di violenza coinvolte in casi giudiziari noti alle cronache. Ideatrice del progetto “Cassetta help” e del metodo brevettato “Rinascere danzando”.

 

  • LUCIANA MANCO – INDAGINI DIGITALI

Content Manager per la 01Protection di Bisceglie del Gruppo Tarricone, per la Aldo Tarricone Investigazioni by FIRSTNet di Bari e per la FIRSTNet di Milano. Esperta in Indagini Digitali, Web Intelligence OSINT e SOCMINT, socia di OsintItalia.

Skills:

 

Addebito per infedeltà: sono necessarie prove “importanti”

In quest’ultimo anno si è registrato un sostanziale aumento dei casi di infedeltà, e di conseguenza delle separazioni e dei divorzi. In molti si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate per ottenere le prove del tradimento del partner, da utilizzare in sede di giudizio.

Gli investigatori privati, tramite delle attività di pedinamento, monitoraggio ed OSINT, raccolgono le prove dell’infedeltà all’interno di un dossier investigativo, che il cliente potrà produrre in tribunale per la tutela dei propri diritti.

Al coniuge traditore, infatti, viene addebitata la separazione. Avere l’addebito comporta il pagamento delle spese processuali e le conseguenze previste per il mantenimento e i diritti successori.

L’addebito è causato dal mancato rispetto dei doveri coniugali di fedeltà da parte di uno dei coniugi, e dalla conferma che la fine dell’unione è stata causata proprio dal comportamento del coniuge fedifrago, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.

Non basta però una semplice accusa, o delle dicerie circa l’infedeltà, ma è necessario procurarsi prove precise ed importanti, che possano permettere al giudice di addebitare la separazione senza alcun dubbio.

Ecco perché è importante l’intervento degli investigatori privati: bisogna definire episodi e fatti precisi, contestualizzati nel tempo con precisione, e la durata del tradimento.
Se ad esempio il tradimento risulta essere stato messo in atto per pura trasgressione, in un contesto matrimoniale stabile, causando quindi la crisi matrimoniale, allora l’addebito è praticamente certo.

Se invece il tradimento è stato messo in atto in seguito ad una conclamata crisi matrimoniale, è, potremmo dire, “giustificabile“, perché il matrimonio era già compromesso.

Il coniuge che ha tradito ottenenendo l’addebito, perde il diritto all’assegno di mantenimento ed i diritti successori. Infatti il coniuge a cui è stata addebitata la separazione non può rientrare nell’asse ereditario del coniuge defunto.

Discorso diverso è invece per la pensione di reversibilità, per la quale non è prevista alcuna conseguenza: pur se soggetto ad addebito, il coniuge infedele ha diritto a percepirla.

 

Fonte: businessonline.it

Per minacce e violenza del figlio pagano anche i genitori. Nuova Sentenza.

La Sentenza n. 63/2021 del Tribunale di Sondrio (clicca qui per leggerla) ha accolto la richiesta di risarcimento danni di un soggetto vittima di bullismo da parte di un minore, colpevole di aver compiuto atti di minaccia e violenza reiterati, condannando anche i genitori del giovane.

Secondo il Tribunale, infatti, i genitori hanno il dovere di educare i figli, in maniera adeguata a garantire il rispetto verso il prossimo, per cui se il figlio, con la sua condotta negligente, dovesse recare dei danni, è anche loro la responsabilità di quanto avvenuto, come da art. 2048 c.c., a meno che non riescano a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

La vittima, come riportato nella Sentenza, ha convenuto in giudizio il minorenne ed i suoi genitori, chiedendo la condanna in solido del risarcimento dei danni non patrimoniali da egli patiti a causa delle vessazioni del giovane. I genitori ed il figlio, costituendosi, hanno offerto alla vittima 10.000 euro a tacitazione integrale della domanda. L’offerta è stata però respinta dall’avvocato della vittima. Il Giudice così è intervenuto con una nuova proposta conciliativa, prevedendo il risarcimento di 14.500 euro a favore della vittima più il pagamento delle spese da egli sostenute. La vittima ha accettato la proposta, ma i genitori ed il giovane l’hanno rigettata, ed il processo è andato avanti, fino alla condanna definitiva al risarcimento dei 14.500 euro definiti e delle spese di lite.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che le istanze della vittima fossero fondate, considerando che le azioni dell’accusato non solo non sono state mai contestate, ma risultano oltretutto provate dalla vittima, grazie alla documentazione depositata agli atti.

Tali azioni hanno integrato il reato di violenza privata e minacce, e vengono affiancate dalla reponsabilità genitoriale.

Come riportato in una recente pronuncia della Cassazione, “i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; e sia anche e soprattutto nell ’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza 0 irresponsabilità” (Cassazione civile sez. III, 19/02/2014, n.3964).

La responsabilità dei genitori permane anche per i figli in età tardo adolescenziale, come contemplato dal terzo comma dell’art. 2048 c.c.. La responsabilità dei genitori decade solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto.

Si dimostra quindi fondamentale l’apporto di una agenzia investigativa autorizzata, non solo al fianco dei genitori, che possono così esercitare il loro potere-dovere di vigilanza sui figli, con dei controlli sulla loro condotta, per evitare danni a loro ed agli altri, ma anche al fianco della vittima, per aiutarla a dimostrare gli atti di violenza subiti.

Se vivi una situazione di questo tipo, contattaci.
Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
Numero verde: 800689849

Tel. 0808830407
info@01protection.com

 

Fonte: studiocataldi.it

Tradimento: secondo gli esperti ne esistono cinque tipi

Come si può immaginare, è stato sempre difficile definire il tradimento, poiché ogni persona lo vive in maniera diversa. Negli anni esperti e psicologi hanno effettuato numerosi studi per poter identificare al meglio il tradimento, e soprattutto quei comportamenti che rientrano nei parametri dell’infedeltà.

In una recente ricerca, come riporta The Independent, sono stati individuati dagli esperti cinque tipi di tradimento.

Vediamo quali sono:

  1. Tradimento fisico: sembra banale precisarlo, eppure anche del tradimento fisico esistono numerose sfaccettature. Ad esempio per alcuni il tradimento è più grave quando la coppia è apparentemente serena, meno grave quando invece si è già distanti emotivamente, o in un periodo di pausa. Per altri è esattamente il contrario.
  2. Tradimento mentale: le fantasie sessuali sono molto, molto comuni. Ma è importante determinare quanto questo tipo di fantasie condizioni la realtà. Un conto è fantasticare su una sconosciuta, una attrice, una persona che non si frequenta, un altro è fare di tutto per poter incontrare quella persona.
  3. Tradimento emotivo: è più frequente di quanto immaginiamo. Lo contraddistingue ovviamente la segretezza. Non c’è nulla di male nel provare affetto verso qualcuno che non sia il partner. Il problema è che se lo nascondi vuol dire che vuoi continuare a coltivare quel rapporto, magari rendendolo anche fisico.
  4. Tradimento finanziario: identifica la tendenza a nascondere al partner accadimenti relativi alle economie individuali o di coppia, come aumenti di stipendio, bonus e altre entrate extra, così come la tendenza a tenere nascoste le spese non concordate con il partner. Spesso viene messo in atto per nascondere un consumo di alcol, o di droga, o episodi di shopping compulsivo, o ancora i regali fatti all’amante.
  5. Tradimento virtuale: è un tradimento implicitamente sessuale, perché nella maggior parte dei casi è il primo passo verso un incontro reale, verso il tradimento fisico. Se si flirta virtualmente con un’altra persona, si sta tradendo a tutti gli effetti. Se i messaggi scambiati con un’altra persona sono frequenti, confidenziali e spesso riconducibili al sexting, l’infedeltà è palese. La sola ossessione verso un’altra persona rende questo tradimento molto doloroso per chi lo subisce.

Il tradimento, soprattutto quello fisico, che è il più pericoloso da tutti i punti di vista, considerando che sancisce l’inizio di una vera e propria relazione parallela, che può terminare in tempi brevi, ma può anche rappresentare un cambiamento totale, una scelta definitiva, con la conseguente fine della relazione iniziale, va sempre dimostrato.

Perché chi viene tradito ha necessità di tutelarsi, non solo legalmente, ma anche personalmente ed emotivamente, per non incappare nei soliti meccanismi per cui il tradito è solo un visionario, che vede cose che non esistono, quando invece la realtà è proprio, nella maggior parte dei casi, come si sospetta.

Se pensi che il tuo partner ti stia tradendo, contattaci.
Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
Tel. 0808830407
Numero verde: 800689849

 

 

Il padre non mantiene i figli? Risarcimento per l’ex moglie

 

La Cassazione, con la sentenza n. 4677/2021 (clicca qui), afferma che spetta il risarcimento del danno morale al coniuge affidatario se il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento non versa l’importo integralmente, perché viene così leso un legittimo diritto di credito.

La Cassazione ha deciso sull’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello, che ha ridefinito la pena per il reato di cui all’art. 570 c.p. bis che punisce la “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.”

L’uomo ricorre però in Cassazione, ritenendo che il reato a lui contestato non possa configurarsi se i pagamenti sono stati da lui effettuati, sebbene parzialmente. Oltretutto l’uomo ritiene che non sia stato considerato il suo stato economico attuale, che era stato circoscritto ad una difficoltà momentanea, quando non lo era.
Secondo l’imputato non sarebbe giusto che a costituirsi parte civile sia stata l’ex moglie, dal momento che il mantenimento a cui lui deve assolvere riguarda solo i figli.

Ma per la Cassazione il ricorso dell’uomo è inammissibile. Il reato di cui all’art. 570 bis c.p. non viene integrato quando non vengono corrisposti i mezzi di sussistenza, ma quando non si provvede a erogare le somme stabilite in sede civile. Il coniuge che deve versare l’assegno non può decidere arbitrariamente di decurtare la somma stabilita in sede civile, ed il giudice non ha il dovere di accertare l’insussistenza dei mezzi economici.

L’uomo ha reiterato la sua condotta, pagando parzialmente la somma stabilita per un lungo periodo di tempo, e non saltuariamente.

Per quanto riguarda invece l’ex moglie, costituitasi parte civile, la Cassazione afferma che “deve sottolinearsi come al coniuge affidatario debba riconoscersi la qualità di persona offesa e di soggetto legittimato a costituirsi parte civile per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita, consistita nell’omessa corresponsione delle somme previste, sia pur correlate ai figli minori, somme di cui il genitore affidatario è comunque creditore.”

La Corte d’Appello ha riconosciuto alla madre la piena legittimazione a costituirsi parte civile, e ha “ravvisato un profilo risarcitorio, correlato al danno morale derivante dalla condotta illecita del ricorrente, tale da giustificare le somme liquidate in favore della parte civile.”

Per definire le reali condizioni economiche e per verificare le abitudini ed il tenore di vita, è possibile rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata.
Se ti trovi in una situazione di questo tipo, contattaci.
Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
Numero verde: 800689849

Fonte: studiocataldi.it

Stalking e revenge porn: vittima una donna di Como

14 settembre 2020 – Fonte ilgiorno.it

Una donna di Como, di 45 anni, ha denunciato un uomo di 41 anni, domiciliato nel Varesotto, per stalking e revenge porn.

I due si erano conosciuti pochi mesi fa su Facebook, ed avevano avuto una breve relazione, durante la quale, vista la fiducia che si era instaurata, la donna ha anche inviato all’uomo delle foto e dei video erotici che la ritraevano.

La donna ha poi deciso di troncare la relazione, ma l’uomo non ha accettato la decisione, minacciando di morte la donna ed inviando quelle foto e quei video sensuali a tre conoscenti di lei, a fine marzo, per vendicarsi ed intimidirla.

Numerosi i messaggi di minacce pervenuti alla donna da parte dell’uomo: “ti faccio fare una morte lenta“, “ti riempio di benzina e ti darò fuoco… sei una donna morta, sarò il tuo incubo peggiore” etc.

La donna ha quindi denunciato l’uomo, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio, con le accuse di stalking e revenge porn, come previsto dal Codice Rosso, legge entrata in vigore lo scorso anno che punisce la divulgazione senza consenso di materiali sessualmente espliciti.

La 01Protection ha realizzato un servizio dedicato alle vittime di reati di questo tipo: iSOSiety. Un angelo custode, un investigatore privato al tuo fianco dove e quando lo desideri.

Se sei vittima di stalking, di revenge porn, di minacce etc, non esitare a contattarci: 800689849.

 

Coronavirus: dopo la convivenza forzata è boom di separazioni

Boom di richieste per attività Investigative in Ambito Familiare.

Fonte

L’intero comparto delle Investigazioni Private registra un picco di chiamate all’inizio della Fase 2, cerchiamo di capirne il perché.

Dubbio e amore e dubbio nell’amore: si potrebbe sintetizzare così la condizione delle coppie sposate e clandestine ai tempi del Coronavirus.

In molti, in barba ai divieti che sono stati imposti nella fase di contenimento del Covid19 hanno comunque voluto incontrare i propri amanti al di fuori della stabile coppia matrimoniale e le cronache dei giorni passati hanno fatto sfoggio di un buon numero di imprese contornate da una forte creatività e a volte da azioni improvvisate farcite di fantasia erotica e non solo.

Dalla donna multata perché trovata in pigiama ad aggirarsi nella via principale di un centro cittadino, armata di spirito investigativo nel pedinare il proprio marito che in sotterfugio si recava dalla sua presunta amante per finire ai due amanti trovati travolti dalla libido dentro un’ambulanza.

Già normalmente di suo, un rapporto clandestino denota una tensione erotica determinata dall’ostacolo stesso del matrimonio e i divieti imposti dal contenimento generale hanno aumentato i corteggiamenti virtuali e reali tra gli amanti e gli aspiranti tali.

L’incremento dei corteggiamenti è stato esasperato soprattutto dalla stasi continuata e quotidiana delle coppie, sia sotto il vincolo matrimoniale, sia sotto il vincolo di sopravvivenza, facendo esplodere la valvola di sfogo delle frustrazioni, che nella contenzione da virus sono state esasperate da una convivenza forzata tra persone che evidentemente non si amano più come una volta.

Tale condizione, a detta di molti psicologi impegnati nelle operazioni di sostegno durante la quarantena, ha fortemente minato la sicurezza oltre che la stabilità delle famiglie.

Così i tradimenti in un modo o nell’altro si sono esacerbati dando vita all’interno delle mura domestiche di forti dubbi.

Ecco fatto, non appena si sono iniziati a sciogliere i parametri del contenimento del virus, donne e uomini indistintamente non hanno perso tempo per utilizzare dei piccoli pretesti per poter vedere i propri amanti. Di conseguenza sono aumentate notevolmente nel periodo tra il finire della Fase 1 e l’inizio della Fase 2, le richieste di Investigazioni Private in Ambito Familiare.

Si è trattato di un vero Virus dei Tradimenti quello che si è generato nel periodo di contenimento in quei rapporti ormai logori e che sono degenerati dopo la convivenza forzata, “24 ore su 24” sotto lo stesso tetto e nel medesimo letto con i propri conviventi.

Ed è cosi che il dubbio del tradimento alimentato da falsi pretesti su abitudini del coniuge mai conosciute, ha aggredito colui della coppia che si è scoperto tradito.

Le scuse riportate agli Investigatori Privati dai mandanti sono state quelle più comuni: “passeggiata col cane” lo ha sempre odiato il nostro cane e si è sempre rifiutato di averlo con noi quando si usciva assieme, “due passi al parco per sgranchire le gambe” ma se non hai mai fatto neanche il giro del palazzo, “vado a fare la spesa” ma se siamo pieni di cibo e tu ti sei sempre lamentato che in questa casa si mangia troppo e bisogna comprare meno alimenti, tutte occasioni ghiotte a cui i “fedigrafi” sono ricorsi per organizzare una vera e propria “fuitina”.

Chiamaci. Numero verde: 800689849

 

Il coronavirus non ferma i tradimenti

Il Coronavirus non ferma le scappatelle tramite gli incontri online. A febbraio 2020, con il diffondersi della psicosi, le iscrizioni al sito Incontri-ExtraConiugali.com hanno registrato un incremento del 20%. Il portale leader in Italia in questo settore ha così raggiunto il fatidico numero di un milione di iscritti.

Nell’ultimo anno secondo quanto emerge dall’analisi del portale, la spesa degli italiani per l’incontro extraconiugale – includendo l’indotto – è salita a 3,2 miliardi di euro, con un aumento dell’8% rispetto al 2018. Secondo la stima del sito, la spesa dedicata alla gestione degli incontri extraconiugali in Italia è pari a quasi un terzo di quella di tutti i Paesi europei che, messi insieme, totalizzano 9 miliardi di euro. Dopo l’Italia con il 60% di uomini e donne in cerca dell’amante, si collocano Spagna con il 54%, Francia con il 49%, Regno Unito con il 41% e Germania con il 35%.

Ma la domanda, però, alla fine sorge spontanea: come si fa a rispettare la distanza di sicurezza, con persone sconosciute, in questi casi? Alla fine anche tradire, nei tempi del Coronavirus, va contro le disposizioni di legge…

Nei messaggi tra amanti il leitmotiv è uno: “E se mi fermano cosa dico? Cosa scrivo nell’autocertificazione?”.
C’è chi sceglie il jogging per riunirsi al proprio amante. “Hanno appena detto al Tg che si può fare sport all’aperto. Basta rispettare la distanza”. Non è così.

Come sappiamo, spiare un cellulare, le conversazioni WhatsApp o Facebook di una persona è un reato punibile dalla legge, ma monitorare i movimenti di qualcuno, seguirlo negli spostamenti, è possibile, lecito e anche necessario, a volte, se a farlo è un’agenzia investigativa come la nostra, autorizzata perché provvista di Licenza Prefettizia.

Se sospetti, quindi, che anche in questo clima di maggiore attenzione, il tuo partner stia utilizzando delle scuse per uscire, come quella di fare la spesa, di portare a spasso il cane, di andare in farmacia, e tutto ciò che da disposizioni è possibile fare, ma non credi che si stia davvero attenendo alle regole, non aspettare oltre. Difendi la salute e l’integrità della tua famiglia.

Contattaci al numero verde: 800689849

Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.

Conti nascosti e altri segreti, l’infedeltà finanziaria minaccia una coppia su due

Secondo un sondaggio, nel 44% delle coppie uno o entrambi i partner hanno qualcosa da nascondere sul fronte finanziario. E per alcuni è un problema più grande del tradimento fisico.

SEGRETI IN BANCA

Un comportamento più diffuso di quanto non si pensi: quasi la metà (il 44%) delle persone in una relazione stabile, ha ammesso di aver tenuto nascosto qualcosa al partner sul fronte finanziario. Nella maggior parte si tratta di spese eccessive rispetto a quello che il partner considera accettabile; alcuni possiedono conti o carte segreti, e uno su dieci ha contratto di nascosto un debito.

DESIDERIO DI PRIVACY

Per giustificare questi segreti, il 36% ha citato il diritto alla privacy e il desiderio di avere il controllo sulle proprie finanze, mentre il 27% ha spiegato che semplicemente il discorso non è mai stato affrontato e il 26% si è detto imbarazzato.

PEGGIO DEL TRADIMENTO

E per il 27% degli intervistati l’infedeltà finanziaria è peggiore di quella fisica: in tre coppie su quattro uno dei due partner ha dichiarato che l’inganno subito sul fronte finanziario ha influito negativamente sulla relazione.

I MILLENNIAL SENTONO MOLTO IL PROBLEMA

Un problema particolarmente sentito dalle giovani coppie: un terzo dei millennial prenderebbe in considerazione l’ipotesi di separarsi a causa di un segreto sul fronte finanziario, come un debito nascosto o una cattiva reputazione di credito.

Se sospetti che il tuo partner ti stia nascondendo qualcosa, contattaci.
Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.

Numero verde: 800689849
Mail: info@01protection.com

Sì a indagini difensive commissionate all’investigatore privato direttamente dalla persona offesa anziché dal suo difensore.

È utilizzabile in sede penale la relazione redatta dall’Investigatore privato autorizzato, che abbia svolto le indagini a richiesta della parte lesa, anziché su incarico del difensore che la assiste?

Per la Corte d’Appello tridentina, nulla osta a che il c.d. “report” del detective privato che sia stato incaricato soltanto dal diretto interessato (“il singolo che ne abbia interesse”) ad accertare un determinato “tema di indagine” venga speso nell’ambito del processo penale, poiché, da un lato, la sua natura è quella di fonte probatoria sottoposta alla libera valutazione del giudicante e, dall’altro lato, non è ravvisabile nel nostro Ordinamento un sistema di prova legale nominato.
L’affermazione della legittimazione ad attribuire il mandato a indagare all’investigatore privato in sede penale, da parte della stessa “parte assistita”, non è affatto scontata.
Si ponga attenzione alla rilevanza degli interessi e dei diritti che possono essere attinti da una indagine commissionata da un privato che si ritenga persona lesa in un procedimento penale, al di fuori di ogni forma di controllo da parte della “difesa tecnica”, in grado di saggiare la fattibilità delle investigazioni e la opportunità di comunicarne in tutto o in parte (anche ad evitare qualsivoglia ritorsione) le risultanze all’assistito.

Infatti, se alla volontà dell’assistito va riconosciuto un peso specifico determinante, al fine di esercitare il diritto di difendersi indagando e provando, va senza dubbio ammesso che la legge n° 397/00 è stata strutturata per escludere che l’assistito sia fornito della capacità legale d’indagare sfruttando in prima persona l’apparato predisposto dal codice di rito penale: in dottrina si è rilevato come il legislatore ha individuato soltanto il difensore quale destinatario della disciplina delle indagini difensive, rimanendo indifferente verso le attività che la parte privata può intraprendere in sede extrapenale, purché nella sfera del lecito. Dunque, con buona pace della tesi fatta propria dalla Corte trentina, la legittimazione a indagare risiede nell’assunzione della qualità sostanziale di difensore, ovverosia nell’atto di nomina.
Per contro, militano in senso contrario le opinioni di coloro secondo cui il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento ma, in tal caso, se il privato cittadino di sua iniziativa si rivolga direttamente a un’Istituto d’investigazione privata, il rapporto che s’instaurerà non sarà quello previsto dall’art. 327-bis c.p.p., ma sarà disciplinato dall’art. 135 del T.U.L.P.S. (senza esonero ex art. 222 cit., quindi, dall’annotazione nel registro degli affari del compenso pattuito per l’espletamento dell’indagine, della data e della specie dell’operazione effettuata, dell’esito delle operazioni e dell’indicazione dei documenti forniti dal committente ai fini della sua identificazione nonché delle generalità della parte, senza poter altresì utilmente opporre il segreto sugli atti d’indagini compiute agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza che intendano visionare il registro de quo).
Peraltro, qualora il mandato all’investigatore sia stato conferito dal difensore della P.O., egli è certamente tenuto a conformarsi alle prescrizioni che governano la peculiare procedura di cui al combinato disposto degli artt. 391-nonies e 327-bis c.p.p., siccome disposizioni che tutelano la “trasparenza” dell’attività defensionale.
In ogni caso, l’esito dell’attività investigativa dovrà risultare dalla relazione finale prodotta agli atti del giudizio nonché venire riferito direttamente in aula dall’investigatore privato, che andrà escusso nel contraddittorio delle parti.
Peraltro, per la cennata Corte territoriale di Trento l’investigatore andrebbe citato in qualità di testimone, nell’ambito di un giudizio ordinario, mentre è ben risaputo che costui – che assumerebbe tale veste se udito nelle cause civili – va sentito quale Consulente Tecnico di Parte (c.t.p.) nel processo penale.
Laddove l’imputato abbia optato per il rito abbreviato, se la relazione dell’Investigatore privato sia “entrata” legittimamente nel fascicolo processuale, nessuna conseguenza può trarsi dal fatto della mancata sua audizione, atteso che la citazione dell’autore di quella relazione rappresenta uno degli effetti della scelta del rito speciale premiale, senza che possa inferirsene una qualche limitazione delle risultanze probatorie raccolte su mandato direttamente della P.O. la quale – ex art. 327-bis c.p.p. – può alternativamente avvalersi delle investigazioni eseguite dal Difensore e dai suoi ausiliari, a partire dal momento dell’incarico professionale e al fine di “ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.
L’investigatore privato, però, non è sufficiente che sia munito di licenza amministrativa ex art. 134 T.U.L.P.S., occorrendo, ai sensi dell’art. 222 disp. att. c.p.p., che egli abbia “maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività” e altresì che, in ossequio a quanto stabilisce il D.M. n° 269/01.12.10, disponga della specifica autorizzazione prefettizia a svolgere indagini nel procedimento penale, di cui alla c.d. “macro-area”  rubricata all’art. 5 (” Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale”).
Infatti, siccome il suddetto D.M. n° 269/10, in vigore dal 16.03.2011, ha rimodulato la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata, è rimasta invariata la previsione – restrittiva, nel senso su indicato – che l’investigatore privato autorizzato a svolgere indagini difensive in sede penale è soltanto quello che opera “su istanza degli Avvocati”, atteso che il Regolamento prevede al punto “a.V): attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice”, così impedendo ogni diversa suggestione ermeneutica, atta a dilatare il novero dei soggetti abilitati a conferire l’incarico per indagini finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale.

Contattaci. Siamo al tuo fianco nella ricerca della verità.
Numero verde: 800689849